Recentemente, la Corte d’Appello di Catanzaro con un’importante sentenza in tema di assegno divorzile si è uniformata alla attuale e dominante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (si veda per tutte la sentenza della Cassazione n. 6855/2015, ndr), in base alla quale ove il coniuge divorziato instauri una famiglia di fatto, viene meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell’assegno divorzile.
A diffondere una nota stampa che evidenzia in modo esplicativo questa importante svolta giurisprudenziale è la Presidente della Sezione distrettuale di Catanzaro dell’associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, Margherita Corriere.
È risaputo che l’assegno divorzile trova il suo fondamento nella definitiva rottura del rapporto coniugale con la cessazione degli effetti civili, conservando finalità solidaristiche (ex art. 2 Cost., ndr) e assistenziali in favore dell’ex coniuge economicamente più debole.
In tale prospettiva, l’art. 5 della legge n. 898/1970 prevede la circostanza che i giudici riconoscano l’assegnazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge che lo richiede, qualora questo ultimo non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive. La mancanza “di mezzi adeguati” e l’impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive” rappresentano i requisiti cardini del diritto a beneficiare degli aiuti economici da parte dell’ex coniuge obbligato.
La disparità di situazioni reddituali deve essere compensata dall’ex coniuge che possiede “mezzi adeguati” e che comunque può “procurarseli per ragioni oggettive” allo scopo di garantire il medesimo tenore di vita della coppia durante il matrimonio, purché l’altra parte sia nelle condizioni di beneficiare l’altrui apporto economico.
Ma cosa succede se l’ex coniuge che pretende l’assegno divorzile convive stabilmente con un’altra persona?
La Corte d’Appello evidenzia che si è andato consolidando negli ultimi anni un orientamento interpretativo che, a modifica di quello precedente in base al quale la convivenza dell’ex coniuge rappresentava solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiedeva l’assegno disponesse o meno di mezzi idonei rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, così da influire solo nell’eventuale misura dell’assegno in rapporto alla potenzialità di mantenimento economico da parte del convivente, ha invece affermato a chiare lettere che il sopraggiungere di un rapporto di convivenza incide sullo stesso diritto alla percezione dell’assegno divorzile, escludendolo.
La Corte d’Appello, inoltre, afferma che la convivenza more uxorio che abbia le caratteristiche ”di stabilità, continuità e regolarità tali da assumere i connotati della famiglia di fatto, fondata in quanto tale sulla libera e stabile condivisione di valori e di modelli di vita, vale ad alterare e recidere ogni rapporto di connessione con il tenore e il modello di vita insito nella pregressa fase di convivenza matrimoniale, facendo venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di divorzio”.
Pertanto, intraprendere una convivenza preclude il riconoscimento dell’assegno divorzile, ma vi è di più: la creazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, benché di fatto, vale ad incidere sui presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore di questo ultimo non solo nel senso di determinarne lo stato di quiescenza per tutta la durata della convivenza, con possibilità di reviviscenza in caso di sua interruzione, ma “in termini di ben più ampi e radicali effetti di fare venire meno in modo definitivo e irreversibile detti presupposti“, con esclusione per sempre del relativo diritto.
Una sentenza molto importante, che apre nuovi e più strutturati scenari in tema di diritto all’assegno divorzile.