CINQUEFRONDI – Con ordinanza n. 6554 DEL 25/06/2015 il Sindaco di Cinquefrondi ha disciplinato il comportamento che devono tenere i proprietari ed i conduttori di cani nei parchi, strade, giardini ed aree pubblche. All’origine del provvedimento le lamentele ricevute per un comportamento poco corretto specialmente all’interno della Villa Comunale dove è stat segnalata la presenza di cani liberi da guinzaglio e proprietari o conduttori prvi di attrezzatura atta alla raccolta delle deiezioni che rimanevano sul selciato e sui prati con concreto rischio di infezione specie per i bambini.
Rispetto dunque per i cani che potranno accedere nei parchi pubblici, ma attenzione alta sul rispetto delle regole con sanzioni previste, a seconda dei casi, a partire da 50 euro e fino a 500 euro. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza
COMUNE DI CINQUEFRONDI Provincia di Reggio Calabria 89021 C.so Garibaldi 103 Prot. n. 6554 del 25.6.2015 ORDINANZA OGGETTO: obblighi dei proprietari e conduttori di cani IL SINDACO RILEVATO che l’impegno dell’amministrazione, finalizzato al miglioramento della funzionalità di parchi, strade, giardini e aree pubbliche, è vanificato dalla presenza di residui organici di cani domestici i cui proprietari non si curano di raccogliere le deiezioni animali con mezzi adatti e di provvedere allo smaltimento delle stesse; PRESO ATTO che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago per i bambini, oltre a costituire atto di inciviltà può comportare rischi per la salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i minori; PRESO ATTO altresì delle reiterate segnalazioni e lamentele dei cittadini con particolare riferimento alla Villa Comunale dove si segnalano situazioni di pericolo per la sicurezza e incolumità delle persone a causa della presenza di cani lasciati liberi e privi di guinzaglio che girovagando indisturbati all’interno del perimetro della Villa Comunale lasciano le loro deiezioni nelle aiuole o vicino ai giochi dei bambini; CONSIDERATA la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico, e il decoro dell’ambiente urbano e dei parchi pubblici; CONSIDERATA la necessità di contemperare gli interessi dei numerosi cittadini che frequentano la villa comunale unitamente ai propri bambini, con gli interessi degli amanti dei cani che hanno anche essi diritto a passeggiare con gli animali all’aria aperta in luoghi dove i cani possano correre senza creare situazioni di pericolo e rischi igienico sanitari; RITENUTO pertanto dover mettere in atto, nell’interesse di tutti, validi strumenti e provvedimenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie veicolate dagli escrementi animali che consentano un’idonea pulizia per il miglior utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici, in particolare di parchi, giardini e altre aree verdi, nonché efficaci misure repressive sui comportamenti in grado di arrecare pregiudizio alla sicurezza dei cittadini; E’ FATTO OBBLIGO a tutti i proprietari e conduttori di cani nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico di munirsi di paletta e sacchetti o altra idonea attrezzatura (da esibire su richiesta delle FF.OO.) per la raccolta delle deiezioni degli animali, provvedendo immediatamente alla raccolta e al deposito negli appositi contenitori dei rifiuti; RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine; VISTO gli art. 50- 54 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; VISTO il D.P.R. 8.2.1954 n. 320 detto “Regolamento di Polizia Veterinaria”; VISTA la legge 689/81 in min materia di procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; VISTA la legge 14.8.1991 n. 281 “legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo; VISTA l’ordinanza del ministero della salute del 3.3.2009 “tutela dell’incolumità pubblica all’aggressione di cani” e le successive modifiche e integrazioni del settembre 2011 e 2013; VISTO l’art. 7-bis del T.U.E.L, relativo alla misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL. ORDINA Art. 1 obbligo di iscrizione all’anagrafe Canina e adempimenti E’ vietato abbandonare animali sul territorio Comunale. E’ imposto l’obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all’iscrizione all’anagrafe canina presso il competente servizio ASP entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane. E’ imposto l’obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante microcip. Art. 2 Condotta dei Cani I proprietari e i conduttori dei cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi; a) l’obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto. b) L’obbligo di portare con sé la museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia. Art. 3 Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani: a) di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l’obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza; b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso degli appositi strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli portarifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali. Art. 4 Deroghe La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione delle Forze di Polizia, della Protezione civile, dei vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili a ai cani a guardia e a conduzione delle greggi. Art. 5 Altri Divieti E’ sempre vietato a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale e alla normativa vigente in materia; b) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti. Art. 6 Sanzioni Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all’art. 7 bis del T.U.EE.LL il quale prevede che le sanzioni siano comprese entro un minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 Infrazione Importo sanzione Assenza di paletta igienica, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica € 50,00 Cane lasciato libero, senza custodia; Cane impegnativo condotto da persone inesperte; assenza di museruola ove previsto; Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1,50 € 50,00 Mancata iscrizione all’anagrafe canina e/o assenza microchip € 50,00 Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima di legge pari a € 500,00 Art. 7 Sanzioni accessorie Nei casi di comprovata necessità gli organi di vigilanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, ed ogni onere di custodia verrà posto a carico del proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 789 e di cui al capo II del D.P.R. 22/07/1982 n. 571. Qualora il trasgressore non ottemperi all’invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un’ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 Art. 8 Pagamento in misura ridotta E’ ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzioni (art.16 L. n. 689/81) nella misura di € 50,00 da corrispondersi a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l’estinzione del procedimento. L’autorità competente con apposito provvedimento notificato all’interessato, dichiarerà l’improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio. Art. 9 Ricorso Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio di Polizia Municipale, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall’organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione. Avverso le Ordinanze di ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notificazione delle ordinanze medesime. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/81. DISPONE Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo Online del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, diffusa per estratto mediante affissioni di manifesti. Venga trasmessa al Comando Polizia Municipale di Cinquefrondi, al Comando Stazione Carabinieri, al Commissariato P.S. di Polistena INFORMA Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di giorni 60 dalla data di scadenza della pubblicazione All’Albo Pretorio On Line del Comune di Cinquefrondi secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1971 e dal D.Lgs n. 104/2010 oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione al’Albo Pretorio On Line (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) La presente ordinanza entrerà in vigore in data 13.7.2015 per consentire tutti gli adempimenti necessari e la dotazione del materiale necessario da parte dei proprietari di cani. Cinquefrondi li 25.6.2015 IL SINDACO Avv. Michele CONIA