TAURIANOVA – Hanno dovuto aspettare sette lunghi anni affinchè il Tribunale penale di Palmi dichiarasse la loro innocenza mandandoli assolti per taluni reati scaturiti da una denuncia querela, rivelatasi, al termine di un lungo e complesso dibattimento, grottescamente falsa e calunniosa. La vicenda ha inizio nel marzo del 2006 allorquando il taurianovese C.V. , querelante, si presentava presso la stazione Carabinieri di Taurianova chiedendo delucidazioni in merito ad una presunta denuncia querela da Egli presentata il 07 giugno del 2005, per i delitti di lesioni e minacce commessi in suo danno da D. P.F. e dalla consorte P.G., soggetti ai quali risultava legato da vincoli parentali. Nel frangente, il sedicente querelante dichiarava altresì che detta denuncia, all’epoca dei fatti raccolta e redatta dal Maresciallo P.F., Pubblico Ufficiale in servizio presso la Stazione Carabinieri di Taurianova, il giorno successivo alla sua formalizzazione, veniva dallo stesso Pubblico Ufficiale materialmente distrutta – strappata – ed occultata in via informatica sul proprio computer; il tutto su richiesta ed istigazione del padre del querelante , sig. C. A.
La criminosa condotta tenuta dal Maresciallo (reato di falso mediante distruzione), precludeva l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei querelati parenti, procurando pertanto, un danno alla parte offesa C.V. A conclusione di un lungo e complesso dibattimento, il collegio difensivo composto dagli avvocati Guido Contestabile e Giuseppe D’agostino per gli imputati P.G e D.P.F. e dall’avvocato Francesco De Marco per il maresciallo P.F., riusciva tuttavia a smontare pezzo per pezzo la creativa versione fornita della parte offesa e dal suo genitore, smascherando sia il fine calunnioso celato dietro le false accuse mosse nei confronti del Palmieri, che l’inconsistenza delle lamentate minacce e lesioni ricevuta dal D.P.F. e da P.G. oggetto di querela. Ed infatti, a seguito del’esame dei numerosi testi escussi, ma soprattutto a seguito dell’esame testimoniale della parte offesa e del proprio genitore, la difesa è riuscita a dimostrare che in realtà in data 07 giugno 2005, pur presentatosi in Caserma al fine di sporgere denuncia nei confronti di P.G e D. P. F. il querelante, a seguito di improvvisi ripensamenti derivanti dall’anzidetto legame parentale con i querelati, si orientava a non sottoscrivere la denuncia, riservandosi in ogni caso di ripassare il giorno successivo per l’eventuale perfezionamento dell’atto.
Il giorno successivo, unitamente al genitore, presentatosi nuovamente in Caserma, confermava al Maresciallo l’intento di non voler più proseguire nella denuncia, omettendo quindi di sottoscriverla e di formalizzarla. Nel corso del dibattimento è altresì emerso il motivo che avrebbe spinto la presunta parte offesa a ricorrere alla calunniosa menzogna. Ed infatti, a seguito di ulteriori e successivi litigi con gli stessi parenti, che nel frattempo avevano denunciato la parte offesa C.V. il genitore e altri componenti del loro nucleo familiare – e siamo nel marzo 2006 – questi ultimi, per un senso di ripicca e di rabbia nei confronti degli antagonisti parenti, decidevano di riesumare ad ogni costo la precedente querela del giugno 2005, che tuttavia, stante la mancata sottoscrizione, non aveva prodotto alcun effetto giuridico nei confronti dei cugini, né poteva più produrne vista la già maturata decadenza dei termini – 90 giorni -previsti dal codice per presentarla . Ed è così quindi, che con smisurato cinismo e sfrontatezza, C.V, supportato dal solito genitore, decideva di ripresentarsi dai Carabinieri, falsamente riferendo che l’iniziale denuncia querela del giugno 2005, stampata dal maresciallo e sottoscritta da egli querelante, quindi pienamente efficace dal punto di vista giuridico, il giorno successivo alla presentazione, veniva strappata dal predetto Ufficiale su istigazione del solo genitore, quindi all’insaputa del querelante C.V.; l’escamotage utilizzato e l’infamante accusa rivolta al maresciallo, gli consentiva quindi la rimessione in termine per riproporla nuovamente, riuscendo nell’impresa di denunciare nel marzo del 2006, gli odiati cugini per i fatti risalenti al giugno 2005.
II diabolico piano non ha tuttavia retto alla prova del dibattimento, nel corso del quale gli avvocati Contestabile D’ Agostino e De Marco, sono riusciti a dimostrare la falsità delle accuse mosse nei confronti dei loro assistiti anche per i presunti reati di lesione e di minaccia, frutto della fantasia della parte offesa e del suo rancoroso sentimento nei confronti dei cugini, ottenendo, anche su conforme richiesta della Pubblica accusa, la loro piena assoluzione per l’insussistenza del fatto. Con la sentenza assolutoria, il Tribunale Penale di Palmi – sezione distaccata di Cinquefrondi – ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i reati di calunnia e di falsa testimonianza a carico della presunta parte offesa C. V., del genitore C. A. e di altro compiacente teste escusso in sede dibattimentale.