ATTO CAMERA. Interpellanza urgente 2-01488 presentata da Francesco Pionati giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che:
- il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2009, sulla base della relazione firmata dall’ex Ministro dell’interno Roberto Maroni, è stato sciolto per condizionamento mafioso;
- il sindaco di quell’amministrazione comunale sciolta per mafia era il signor Domenico Romeo;
- dopo 24 mesi di commissariamento del comune di Taurianova, nel mese di giugno 2011 è stato rieletto alla carica di sindaco il signor Domenico Romeo, lo stesso che era stato a capo dell’amministrazione sciolta per mafia due anni prima;
- l’attuale giunta comunale e maggioranza consiliare annovera la presenza, unitamente al sindaco dell’amministrazione già sciolta per mafia nel 2009, di quattro componenti dell’ex consiglio comunale sciolto per mafia nel 2009: 1) l’attuale presidente del consiglio comunale di Taurianova – signor Antonio Pietro Crea (ex assessore dell’amministrazione Romeo nel 2009) – è stato membro di amministrazione sciolta per mafia per ben due volte, nel 1991 e nel 2009; 2) due Assessori comunali dell’attuale giunta (Rocco Coluccio nel 2009 era assessore e Salvatore Siclari nel 2009 era consigliere comunale) e un consigliere comunale (signor Laface) dell’attuale maggioranza consiliare erano componenti dell’ex consiglio comunale sciolto per mafia;
- sia la candidatura sia la successiva elezione del sindaco Romeo, destinatario solo due anni fa di un provvedimento di scioglimento per condizionamento ed infiltrazioni mafiose, umilia secondo l’interpellante fortemente le istituzioni dello Stato a cominciare dalla prefettura di Reggio Calabria che, dopo avere sollecitato l’emanazione del provvedimento di scioglimento, ha, negli ultimi due anni, lavorato al fianco della commissione straordinaria per riportare la presenza nello Stato nella città;
- dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova non sono seguiti atti giudiziari finalizzati a perseguire eventuali responsabilità personali dei componenti del consiglio comunale sciolto per mafia;
- alcuni componenti dell’amministrazione comunale sciolta per mafia hanno inoltrato ricorso al TAR (il ricorso è stato rigettato) avverso lo scioglimento del consiglio comunale, in quanto ritenevano le motivazione dello scioglimento assolutamente infondate;
- stranamente il sindaco signor Domenico Romeo non ha inteso ricorrere al TAR avverso allo scioglimento, come se avesse ritenuto fondati i motivi addotti per lo scioglimento della sua amministrazione comunale;
- visto che il signor Domenico Romeo all’epoca sindaco del consiglio comunale sciolto per mafia è oggi nuovamente sindaco del comune di Taurianova e gli altri componenti di quel consiglio comunale non sono stati destinatari di alcun provvedimento giudiziario, allora sarebbe doverosa una piena riabilitazione attraverso il risarcimento dei danni subiti dai componenti di quell’amministrazione comunale sciolta per mafia;
- se, al contrario, lo scioglimento di quel consiglio comunale non deve essere considerato un errore, allora si renderebbe necessaria l’immediata rimozione dell’attuale sindaco, signor Domenico Romeo, che è lo stesso già a capo di una giunta della quale è stato decretato lo scioglimento per mafia con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009 -:
di quali elementi disponga e quali iniziative di competenza intenda assumere con riferimento a quanto riportato in premessa.
(2-01488) «Pionati».
Risposta scritta pubblicata lunedì 16 luglio 2012 nell’allegato B della seduta n. 666 All’Interrogazione 4-16434 presentata da Francesco Pionati.
Risposta. – Con l’interrogazione in esame l’interrogante chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende promuovere in merito alla situazione del comune di Taurianova a seguito del rinnovo degli organi elettivi, avvenuto nella primavera del 2011. In quell’occasione furono rieletti il sindaco ed alcuni amministratori già responsabili del governo locale, quando – circa due anni prima – l’ente era stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Durante il primo mandato del sindaco Domenico Romeo, il consiglio comunale era stato sciolto – con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009, ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – per condizionamento dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata. La provvisoria gestione dell’ente venne affidata ad una commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi. Avverso il decreto di scioglimento fu presentato ricorso da parte di alcuni ex amministratori, con esclusione del sindaco, respinto dal tribunale amministrativo regionale della Calabria con sentenza del 14 dicembre 2010. Le consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale – svoltesi nella primavera del 2011 a conclusione della fase commissariale – hanno determinato la rielezione di Domenico Romeo alla carica di Sindaco. Nella nuova compagine alla guida del governo locale figurano anche altre persone che erano già componenti dell’amministrazione dichiarata decaduta nel 2009. Venendo ora allo specifico quesito posto dall’interrogante, si precisa che con la legge 15 luglio 2009, n. 94 è stato modificato il citato articolo 143 del testo unico degli enti locali, attraverso l’introduzione di una nuova previsione in merito ai casi di incandidabilità. Alla luce delle nuove disposizioni, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dalla misura di rigore. Il divieto è limitato al primo turno elettorale successivo allo scioglimento, sempre che l’incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo dell’Autorità giudiziaria. Nel caso di specie, tuttavia, la disposizione non ha trovato applicazione nei confronti degli amministratori del comune di Taurianova, in quanto è entrata in vigore successivamente al provvedimento dissolutorio – avvenuto come ho già detto nell’aprile del 2009 – si applica solo alle ipotesi di scioglimento intervenute dopo l’entrata in vigore della predetta legge. Questo il dato normativo. Ma l’interrogazione pone un problema più ampio che è quello della trasparenza delle attività dell’amministrazione locale. Al riguardo, non risultano pervenute al Ministero dell’interno segnalazioni di particolari criticità da parte della prefettura di Reggio Calabria. Neanche può trovare applicazione l’articolo 142 del testo unico degli enti locali che disciplina l’ipotesi di rimozione del Sindaco, in quanto la norma presuppone un procedimento tipizzato ed ipotesi tassativamente indicate, diverse da quelle segnalate dall’interrogante. La situazione del comune continuerà ad essere seguita con costante attenzione dalla prefettura che, nell’ambito dei poteri conferiti dalla legge, svolge le necessarie attività per l’eventuale adozione delle iniziative di competenza.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Saverio Ruperto.